top of page

Procedure da Sovraindebitamento

01. Legge 3/2012
detta "Salvasuicidi"

Legge 3 del 2012 - Sovraindebitamemto

FRESH START: L’INDEBITAMENTO PUO’ ESSERE RISOLTO – I DEBITI POSSONO ESSERE AZZERATI.
DALLA LEGGE N.3/2012 AL NUOVO CODICE DELLA CRISI DELL’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA


Fresh start è il modo in cui vengono chiamate le procedure di sovraindebitamento nei paesi anglosassoni,
dove da ormai molti anni è possibile risolvere le situazioni di sovraindebitamento accedendo a specifiche
procedure di legge.


Fresh start significa “nuova partenza” e, cioè, significa dare la possibilità alle persone di lasciarsi
definitivamente alle spalle la dolorosa esperienza del debito e la possibilità di ripartire con il diritto di
avere una vita dignitosa e serena.


La legge n. 3/2012, cosiddetta “legge salva suicidi”, (cfr.
http://www.notaroeassociati.it/ area press), anche alla luce di una sentenza pronunciata dalla Corte di
Cassazione lo scorso mese di aprile.
Come ormai noto, con la legge n. 3 del 2012 è stata introdotta una procedura di composizione della crisi
derivante da un’eccessiva esposizione debitoria e alla quale possono accedere i consumatori e i piccoli
imprenditori che si trovano al di sotto delle soglie di fallibilità.


Ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC),
un ente terzo, imparziale e indipendente che ha sede nel circondario del Tribunale competente a conoscere
della domanda presentata dal soggetto sovraindebitato e che fornisce aiuto e assistenza a tutti i soggetti
interessati dalla procedura fungendo da “raccordo” tra il debitore e l’autorità giudiziaria.

All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore può beneficiare, previa verifica delle
condizioni, dell’esdebitazione che comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti,
anche se questi attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.


Le possibili soluzioni a beneficio del debitore sovraindebitato, in particolare, sono:
 liquidazione del patrimonio del debitore, con la quale vengono individuati i beni da vendere e si
destina il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti;
 accordo di composizione della crisi e ristrutturazione, con il quale viene proposto un progetto con
importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti.
 piano del consumatore: riservato a soggetti ritenuti “meritevoli” (soggetti, cioè, che non devono aver
assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere); è simile all’accordo di
composizione, ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a
debiti che non riguardano una attività professionale.
Da ultimo, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della meritevolezza del debitore (ordinanza 10 aprile
2019, n. 10095), analizzando il caso in cui un dipendente statale, indebitatosi in seguito al
prepensionamento conseguente ad un infarto, ma che non era stato poi in grado di spiegare l’impiego del
trattamento di fine servizio ottenuto e incassato. In tal caso, la Suprema Corte aveva evidenziato come
non fosse imputabile al debitore il proprio prepensionamento, avvenuto per sopravvenuti problemi di
salute e determinativo di un significativo decremento del relativo reddito; al contempo, però, la Corte
aveva rimproverato allo stesso debitore di non aver fornito la prova sulle modalità di utilizzo della somma
residua del trattamento di fine rapporto, che pure risultava essere stata incassata dal ricorrente stesso e per
tali ragioni il debitore non era stato ritenuto meritevole di tutela.
Il caso esaminato evidenzia l’importanza di una corretta ricostruzione della vicenda che ha
determinato le cause del sovraindebitamento e del conseguente ruolo strategico dei professionisti
incaricati di redigere il ricorso per l’accesso ad una delle procedure sopra descritte.
È pertanto evidente la necessità di rivolgersi ad esperti del settore che possano offrire una completa
assistenza.
A tale proposito, si segnala ai lettori l’avvio -presso il nuovo ufficio di Merate, via Statale n.5/P- del
progetto “ESPERTIDELDEBITO” curato dal dott. Giuliano Pacchiani, esperto nella normativa di cui alla
Legge n.3/2012, nella redazione di piani del consumatore, di accordi di composizione della crisi e
ristrutturazione ed in genere nell’assistenza dei soggetti indebitati nei rapporti con gli Organismi
Composizione della Crisi, il tutto con il supporto dello Studio Legale Notaro e Associati per la
necessaria difesa ed assistenza legale.
Il Progetto si occupa anche di studiare e analizzare in anticipo le modifiche che saranno introdotte dalla
riforma della legge fallimentare, per fornire la miglior assistenza al cliente.
Con il D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14 (emanato in attuazione della Legge Delega 19 ottobre 2017, n. 155),
il legislatore ha infatti riformato la materia delle procedure concorsuali promulgando il Codice della crisi
di impresa e dell’insolvenza, il quale abroga le normative vigenti in materia (ivi compresa la L. 3/2012).

Con l’entrata in vigore del nuovo CCII, gli istituti a disposizione del sovraindebitato saranno
essenzialmente quelli del piano di ristrutturazione dei debiti e della liquidazione controllata del
patrimonio.
Il piano di ristrutturazione prevede un soddisfacimento (anche parziale) del ceto creditorio. Per essere
ammesso alla procedura il debitore dovrà indicare tutti i creditori, ivi compresi le somme dovute, la
consistenza e la composizione del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli
ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte
le altre entrate proprie e del nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della
sua famiglia.
Invece, la liquidazione controllata (analogamente a quanto oggi previsto dalla L. 3/2012), del patrimonio
prevede che il debitore possa individuare i beni da vendere e destinare il ricavato al pagamento in tutto o
in parte dei debiti.
Si può pertanto concludere che oggi il problema del debito può essere affrontato con strumenti giuridici
molto efficaci che possono davvero evitare che, per tutta la vita, un soggetto resti sottoposto a procedure
esecutive e pignoramenti.
Con una corretta assistenza tecnica e giuridica, infatti, esiste la possibilità, per tutti, di poter azzerare i
propri debiti e ripartire, secondo la logica del cosiddetto fresh start.
Avv. Matteo Notaro
Dott. Giuliano Pacchiani

Il sovraindebitamento 

In questo difficile momento di crisi economica, sono sempre più persone si trovano in situazioni di grave difficoltà economica.

Sei un consumatore privato? Un Professionista? Una piccola impresa? Un’azienda agricola?

Se non si riesci a far fronte a tutti gli impegni assunti verso i creditori puoi ricorrere alla legge sul Sovraindebitamento, (Legge 3/2012). Di seguito troverai tutte le informazioni inerenti questo tema.

 

COSA DICE LA LEGGE: la legge 27 gennaio 2012, n. 3  introduce una procedura di esdebitazione rivolta a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

 

COS’E’ IL SOVRAINDEBITAMENTO:

 

è una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte che determina (requisito oggettivo):

  • la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni

ovvero

  • la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

 

CHI PUO’ FARVI RICORSO (requisito soggettivo)

 

i soggetti non assoggettabili a procedure concorsuali e, in particolare:

  • imprenditori agricoli;

  • imprenditori commerciali che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 L.F.;

  • imprenditori o enti privati non commerciali;

  • persone fisiche;

  • professionisti;

  • società e enti che non svolgono attività di impresa;

  • start-up innovative;

 

NB: Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura; i creditori non possono assumere l'iniziativa al posto del debitore.

 

CHI NON PUÒ FARVI RICORSO:

  • l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;

  • chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;

  • chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;

  • chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

 

COSA PUO’ FARE IL SOVRAINDEBITATO:

  • può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.

  • può concludere con i creditori un piano del consumatore: funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.

  • può accedere alla liquidazione del patrimonio, senza formulare proposte ai creditori, ma mettendo a loro disposizione il patrimonio personale: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti. All'esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell'esdebitazione che comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.

 

COS’E’ L’OCC:

 

è l'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio; è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.

LA PROCEDURA: una volta appurata la sussistenza sia dei requisiti soggettivi che di quelli oggettivi bisogna depositare un’apposita istanza innanzi il Tribunale di residenza del debitore; in tal modo viene attivata la procedura. Con il deposito del decreto di omologa da parte del giudice delegato si avrà la sospensione di eventuali procedure esecutive pendenti nonché il divieto di instaurarne di nuove. Una volta pagati i debiti secondo le modalità e i termini stabiliti dalla proposta o dal piano, il debitore otterrà la cancellazione di tutti i debiti regressi.

 70 Anni   di Esperienza al tuo Servizio

Richiedi un consulenza gratuita

Richiedi una consulenza Gratuita da parte di un Nostro Esperto. 

Compila il modulo, sarai contattato

bottom of page